Tassa di soggiorno Melendugno

Anche a Torre dell’Orso, come in tutto il Comune di Melendugno si pagherà la  Tassa di soggiorno a seguito della deliberazione 3 del Consiglio Comunale del 8 febbraio 2012.

– AGGIORNAMENTO 2018 –

In base alla deliberazione Giunta Comunale n.55 del 29/03/2018 per le case ed appartamenti per vacanza la Tassa di soggiorno ha le seguenti tariffe:

Giugno e settembre € 1,00 (uno) per ogni giorno di soggiorno FINO A UN MASSIMO DI 7 GIORNI
Luglio e Agosto € 1,00 (uno) per ogni giorno di soggiorno (senza limite di giorni)
NON sono soggetti al pagamento i minori di anni 6 ed i maggiori di anni 75

– FINE AGGIORNAMENTO –

A beneficio degli operatori turistici e dei visitatori riportiamo il Regolamento per l’applicazione della Tassa di Soggiorno, così come pubblicato sul sito del Comune.

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 8/02/2012
Pubblicata il 15/03/2012

Articolo 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. In particolare, tra gli interventi in materia di turismo, i proventi dell’imposta sono destinati:
· almeno il 7% per interventi di manutenzione e recupero di beni culturali, paesaggistici ed ambientali rilevanti per l’attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
· almeno il 3% per sviluppo e gestione di punti di accoglienza ed informazioni per i turisti;
· almeno il 5% per incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di famiglie ed anziani (over 65 anni) presso le strutture ricettive del territorio durante i mesi di aprile- maggio ed ottobre;
· almeno il 30% per finanziare le maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Articolo 2 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto dell’imposta è il soggiorno nel periodo tra il 1 giugno ed il 30 settembre nelle strutture ricettive situate nel Comune di Melendugno quali: Alberghi, Residenze turisticoalberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Aree attrezzate per la sosta, Parchi di vacanza, Case per ferie, Ostelli per la gioventù , Affittacamere, Bed and Breakfast, Case ed appartamenti per vacanza, Residenze d’Epoca, Residence. Detto elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, estendendosi l’imposta a qualsiasi struttura turistico-ricettiva
comunque denominata che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie site nel territorio comunale.

Articolo 3 – ESENZIONI e RIDUZIONI
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
· i minori entro il dodicesimo anno di età;
· i villeggianti con più di settantacinque anni compiuti;
· gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati;
· coloro che soggiornano nel periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre;
2. I nuclei familiari soggiornanti hanno una riduzione del 50% sul valore dell’imposta a partire dal 4^ figlio.

Articolo 4 – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
1. L’imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell’art. 2 del presente Regolamento, nella misura determinata annualmente dall’amministrazione comunale. In sede di prima applicazione l’imposta è fissata:
· € 0,50 (cinquantacentesimi) per ogni giorno di soggiorno in Ostelli della Gioventù, Alberghi e residenze turistico-alberghiere con 1 stella;
· € 1,00 (uno) per ogni giorno di soggiorno in Alberghi e residenze turistico-alberghiere con 2, 3 e 4 stelle, Campeggi, Villaggi turistici, Aree attrezzate per la sosta, Parchi di vacanza, Case per ferie , Affittacamere, Bed and Breakfast, Case ed appartamenti per vacanza, Residenze d’Epoca, Residence;
· € 2,00 (due) per ogni giorno di soggiorno in Alberghi e residenze turistico-alberghiere con 5 stelle e superiori.
2. L’imposta si applica sino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Art. 5 – SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA
1. E’ soggetto passivo dell’Imposta colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 e non risulta residente nel Comune di Melendugno.
2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di mero collaboratore, presenta le dichiarazioni annuali ed effettua i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo dell’imposta. Nel caso di rifiuto alla corresponsione della imposta da parte dell’ospite, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli. Nel caso l’ospite si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente.
3. I soggetti che risiedono nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, al momento della registrazione, all’arrivo presso la struttura turistica, corrispondono l’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotteranno. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta,
rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Melendugno.
4. Contestualmente, il gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di consegnare ad ogni soggetto passivo di imposta una carta di servizi per il turista denominata “Melendugno card” valevole per il periodo di soggiorno.
5. Detta card consente di beneficiare di riduzioni su acquisti di beni e servizi presso le strutture convenzionate e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città.

Art. 6 – DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE
Il soggetto di cui all’art. 5, comma 2, deve comunicare al Comune di Melendugno, Ufficio Tributi, Via San Nicola 6, anche a mezzo fax o via mail o a mezzo di altri strumenti previsti dalla normativa, entro il giorno 5 del mese di ottobre, il numero di coloro che hanno soggiornato nel corso del periodo giugno-settembre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La dichiarazione deve altresì contenere il numero di eventuali soggiornanti con
diritto all’esenzione e riduzione.

Art. 7 – VERSAMENTI
1. Il soggetto di cui all’art. 5 comma 2 deve provvedere al versamento dell’Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Melendugno, mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l’adempimento.
2. L’imposta dovrà essere versata come segue:
– entro la data del 5 agosto per l’imposta riscossa nei mesi di giugno e luglio;
– entro la data del 5 ottobre per l’imposta riscossa nei mesi di agosto e settembre.
3. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale “Imposta di Soggiorno”, con l’indicazione del numero di presenze e il mese di riferimento.
4. Nell’ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale “Sanzioni Imposta di soggiorno”.

Articolo 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 158 a 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b)
inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relative a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta provvede al recupero dell’imposta dovuta e non versata ai sensi dell’art. 7 comma 2 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell’imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successive a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell’imposta, ai soggetti gestori o titolari della struttura ricettiva.
4. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell’articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 9 – SANZIONI
1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonchè secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
3. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all’art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 – RISCOSSIONE COATTIVA
Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, con le modalità di legge previste per gli enti locali, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 11 – RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi inferiori ad euro dodici.

Articolo 12 – CONTENZIOSO
Le controversie concernenti l’Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – CONSULTA PERMANENTE E RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Viene istituita una “consulta permanente comunale” composta dal Sindaco, dall’Assessore al Turismo, un Consigliere designato dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza e da un solo rappresentante delle organizzazioni di categoria degli albergatori, con il compito di monitorare la effettiva destinazione della spesa.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno è presentata al Consiglio Comunale una Relazione attestante la realizzazione degli interventi effettuati nel precedente anno e finanziati con i proventi dell’imposta in oggetto. La relazione dovrà altresì evidenziare le somme incassate e il rispetto dei vincoli di destinazione previsti in materia di turismo nell’art. 1 comma 2 del presente regolamento.
3. Copia della relazione è inviata all’Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2012.

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